martedì 10 febbraio 2015

IL TESTO DELLA PETIZIONE


In Italia è da tempo in corso un dibattito socio-culturale sull’estensione dei diritti di cui godono i cittadini che contraggono matrimonio secondo le norme del codice civile vigente anche alle coppie formate da persone dello stesso sesso, e a tale dibattito si affianca una corposa giurisprudenza europea e italiana.
Il Parlamento Europeo ha chiesto più volte agli Stati dell’Unione di rimuovere “gli ostacoli frapposti al matrimonio di coppie omosessuali ovvero a un istituto giuridico equivalente, garantendo pienamente diritti e vantaggi del matrimonio e consentendo la registrazione delle unioni”. La Corte Europea dei Diritti Umani ha stabilito che la relazione sentimentale e sessuale tra due persone dello stesso sesso rientra nella nozione di “vita familiare”, il cui rispetto è garantito dall’articolo 8: dunque le coppie omosessuali rientrano a pieno titolo nella nozione giuridica di “famiglia” (sentenza Schalk and Kopf), estensione pienamente recepita nella giurisprudenza italiana, in particolare dalla Cassazione sentenza n. 601/13. L’art.9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea approvata a Nizza il 7 dicembre del 2000 afferma che “Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio”. La distinzione del diritto di sposarsi dal diritto di costituire una famiglia definisce in modo chiaro il  diritto a essere considerati famiglia anche al di fuori dell’istituto del matrimonio.
Secondo la Corte costituzionale l’espressione “società naturale” non comporta alcun rimando al diritto naturale poiché con tale espressione si volle sottolineare che la famiglia ha diritti originari e preesistenti allo Stato, che questo deve riconoscere.
Secondo la Corte, inoltre, i concetti di famiglia e di matrimonio, siccome dotati della duttilità propria dei principi costituzionali, non si possono ritenere “cristallizzati” con riferimento all’epoca in cui la Costituzione entrò in vigore e, quindi, vanno interpretati tenendo conto delle trasformazioni dell’ordinamento e dell’evoluzione della società e dei costumi.
RILEVATO CHE

1. Esiste nella società italiana una realtà assai diffusa di convivenze omosessuali stabili, spesso con figli, che alla luce del sole reclamano tutela giuridica e uguaglianza dei diritti.
2. L’impossibilità di poter accedere al riconoscimento pubblico della propria condizione sociale di coppia non rappresenta solo una violazione del principio di uguaglianza nell’accesso a diritti concreti, ma comporta anche una lesione della propria dignità individuale e di coppia. Questo rappresenta un ostacolo al benessere individuale e una fonte di stress sociale a cui viene ingiustamente sottoposta una parte della popolazione a causa di una condizione personale, in violazione del principio di non discriminazione per orientamento  sessuale.
3. L’art. 28 della legge 218/1995 prevede che “il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei congiunti al momento della celebrazione o dalla legge dello stato di comune residenza in tale momento”.
4. Che le norme comunitarie e la Convenzione dei Diritti dell’Uomo, attraverso la loro ratifica, dispieghino già i loro effetti nell’ordinamento giuridico italiano anche in assenza di una normativa ad hoc.
5. Che sia interesse dell’Amministrazione comunale  disporre di informazioni circa la capacità matrimoniale dei cittadini residenti, ossia circa l’esistenza di rapporti familiari validamente costituiti in base ad altri ordinamenti esteri, soprattutto in considerazione del fatto che l’art. 28 della legge 218/1995 prevede che “il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento”.
SI INVITA

il Sindaco di Ferrara  ad  adottare la trascrizione dei matrimoni contratti all’estero qualora la richiesta di trascrizione di matrimonio tra persone dello stesso sesso giunga presso i suoi uffici.

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